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Quota 100 – Informazioni utili per lavoratori agricoli

Si tratta di un’opzione introdotta dal decreto legge 4/2019 che consente di accedere alla pensione con 62 anni di età e 38 di contributi; la misura ha carattere sperimentale e vale per tutti i lavoratori (dipendenti, compreso i lavoratori agricoli sia OTD sia OTI, autonomi e iscritti alla Gestione separata INPS) che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Attenzione! Affinché sia possibile esercitare questa possibilità, è necessario possedere contemporaneamente entrambi i requisiti minimi. Non è cioè possibile arrivare a 100 con qualche anno in più di contribuzione e qualche anno di età in meno o viceversa. Quanti hanno ad esempio 63 anni di età e 37 di contributi dovranno comunque attendere per la propria pensione non vedendo soddisfatto il requisito contributivo. A proposito di quest’ultimo è bene poi ricordare che si ritiene valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il possesso di almeno 35 anni di contribuzione effettiva, al netto di periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Per la pensione quota 100 dei lavoratori agricoli il sistema previdenziale segue regole analoghe a quelle previste per i lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione INPS con alcune peculiarità riferite al computo dei contributi giornalieri utilizzando un coefficiente di trasformazione da giornate lavorate in settimane: una giornata corrisponde a 0,333 settimane. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla pensione sia quota 100 sia anticipata può essere conteggiata anche la contribuzione figurativa accreditata per disoccupazione speciale agricola e l’integrazione salariale agricola.

Esempio di calcolo:
56 gg. Moltiplicato 0,333 = 52 settimane;
51 gg. Moltiplicato 0.333 = 17 settimane;
101gg. senza disoccupazione Moltiplicato 0,333 = 34 settimane;
101 con disoccupazione speciale moltiplicato 0,333 = 52 settimane.

La domanda può essere presentata una volta maturati i requisiti (anche nel 2022, se raggiunti entro il 31 dicembre dell’anno precedente), mentre la prestazione decorre 3 mesi dopo la maturazione del diritto per effetto della finestra trimestrale prevista. Per quanto riguarda la misura della pensione, va precisato che l’importo non subisce nel calcolo alcuna penalizzazione.

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