Memorandum – Campagna DS Agricola 2025

Memorandum – Campagna DS Agricola 2025
Indennità di disoccupazione agricola
Beneficiari
- Operai a Tempo indeterminato (OTI);
- Operai a Tempo determinato (OTD);
- Lavoratori soci di cooperative agricole;
- Piccoli coloni e compartecipanti familiari.
N.B.: Non spetta ai lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Requisiti
- Iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno in cui si riferisce la domanda (2024);
- 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno 2 anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza (2024) e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente il biennio di riferimento (2024-2023);
- 102 contributi giornalieri nel biennio relativo all’anno di riferimento (2024) e l’anno precedente (2023). Tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento.
Domanda
- Deve essere presentata in via telematica all’Inps inderogabilmente entro il 31 marzo 2025.
- Il modello di domanda non viene più recapitato al domicilio del lavoratore.
Misura
- è previsto un unico trattamento di disoccupazione commisurato al 40% del salario contrattuale
- per il calcolo delle giornate indennizzabili si utilizza il parametro 365 (e non più 270) dalle quali si debbano detrarre le giornate di lavoro agricolo, ed eventuale lavoro non agricolo, le giornate indennizzate ad altro titolo, quale malattia, maternità infortunio ecc.
- dall’importo spettante viene detratta, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9% per ogni giornata indennizzata fino ad un massimo di 150 giornate.
- Per gli operai a tempo indeterminato l’importo della prestazione è pari al 30% della retribuzione e non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
Durata
- l’indennità è corrisposta per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, e comunque per un numero massimo di giornate pari a 182 all’anno.
- sono valutati anche i periodi di lavoro dipendente svolti in altri settori, purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio cui si riferisce la domanda.
Accredito contributivo
- è previsto in ogni caso l’accredito di 270 giornate utili per il diritto (esclusa la pensione anticipata) e per la misura delle pensioni
- ai lavoratori occupati per oltre 100 giornate continueranno ad essere accreditate 90 giornate di contribuzione utile al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata.
Assegno per il nucleo familiare
- è corrisposto unitamente all’indennità spettante in relazione alla composizione della famiglia e del reddito complessivo.
- Per i nuclei con più di 3 figli di età inferiore a 26 anni, si considerano componenti anche i figli di età compresa fra i 18 ed i 21 anni, non coniugati, studenti o apprendisti
Calamità naturali
- le agevolazioni previste sono destinate solo ai lavoratori occupati presso le aziende colpite e non più alla generalità dei residenti nel territorio calamitato.
ESEMPI DI CALCOLO DELLE INDENNITA’
- Giornate lavorate = 51
- Salario minimo € 42,41
- 42,41 x 40% = 16,96
- 16,96 x 51 = 864,96
- 864,96 – 9% = € 787,11 indennità spettante
- Giornate lavorate = 110
- Salario minimo € 42,41
- 42,41 x 40% = 16,96
- 16,96 x 110 = 1.865,60
- 2.237,54 – 9% = € 1697,70 indennità spettante
- Giornate lavorate = 180
- Salario contrattuale € 42,41
- 42,41 x 40% =16,96
- 16,96 x 150 = 2.544,00 (150 sono le gg. massime dove viene detratto il 9%)
- 2544,00 – 231,50 (*) = 2.315,04 (**)
- 16,96 x 30 = 508,80 (***) gg. Senza detrazione del 9%
- 2.315,04 (**) + 508,80 (***) = € 2.823,84 indennità spettante
(**) trattenuta massima in caso di giornate lavorative superiori a 150 e riferita al salario in esempio
(***) indennità senza trattenuta, giornate eccedenti le 150 gg.
NOTE OPERATIVE
Per compilare la DOMANDA occorrono i seguenti documenti:
- Buste paga anno 2024 (anche 2023 se è il primo anno di richiesta) di tutte le aziende dove si è svolto l’attività lavorativa agricola e non;
- Eventuali prospetti di liquidazione INAIL per infortunio e INPS per malattia/maternità 2024;
- Carta d’identità in corso di validità;
- Copia codice fiscale del coniuge del richiedente da inserire obbligatoriamente nella domanda (dato richiesto dall’Agenzia delle Entrate);
- Modello di richiesta pagamento (Mod. SR 163) lo stesso dovrà riportare la firma del funzionario ed il timbro della banca/posta presso la quale il beneficiario ha in essere un conto corrente, un libretto postale o carta prepagata;
- Eventuale Mod. DichSost Lavprop (Mod. SR 171) da compilare solo se si è titolare di partita IVA, svolge attività lavorativa in proprio o di lavoro parasubordinato oppure attività di lavoro autonomo agricolo.
Per chi chiede gli ASSEGNI FAMILIARI occorrono i seguenti documenti:
- Codici fiscali del coniuge e dei figli minori e/o inabili al 100%;
- Redditi anno 2023 (modello 730/22 o Unico 2024 o CUD 2024) propri del coniuge e eventualmente dei figli se hanno lavorato (se è la prima che si richiedono portare anche dichiarazione dei redditi 2019).
NOTE OPERATIVE
Considerato la Legge n. 35/2012 che dispone l’obbligo di custodia dei documenti originali per le prestazioni richieste agli enti previdenziali in capo al cittadino, sarà necessario:
- predisporre l’archiviazione ottica di tutto il fascicolo cartaceo, all’interno del programma “Facile”;
- consegnare e conservare presso le strutture dell’INAS i seguenti documenti:
- copia Mandato di assistenza;
- copia carta identità dell’assistito e del delegato;
- ricevuta di trasmissione della domanda all’Ente Previdenziale;
- ricevuta per la consegna della documentazione in originale firmata dall’assistito.