La definizione di ente bilaterale è contenuta all’interno dell’art.2, lettera h, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, relativo alla “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”.
Gli enti bilaterali si possono definire come associazioni senza scopo di lucro, costituiti da sindacati e organizzazioni datoriali e imprenditoriali con il fine ultimo di promuovere e favorire “il principio di bilateralità”
Gli enti bilaterali sono attivi per:
La promozione di una occupazione regolare e di qualità;
L’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
La programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
La promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
La gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;
La certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
Lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
Ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
La Fai Cisl partecipa ai seguenti Enti Bilaterali:
Eban – Ente bilaterale agricolo nazionale (http://www.enteeban.it/)
Ebipan - Ente bilaterale della panificazione e attività affini (http://www.ebipan.org/)
Enfea - Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente (http://www.miowelfare.it/enfea-ente-bilaterale-pmi-confapi)
Ebipesca – Ente bilaterale pesca (http://www.ebipesca.it/)
Fsba - Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (http://www.fondofsba.it/)